Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'assenza del querelante davanti al giudice di pace equivale a remissione tacita della querela


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 12 LUGLIO 2016, N. 29209 – PRES. PALLA; REL. DE GREGORIO

Tenuto conto del principio generale del favor conciliationis, cui è improntato il sistema normativo che regola il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace, e che esso è collocabile nell’ambito del più ampio principio della ragionevole durata dei processi, la mancata comparizione del querelante – previamente e chiaramente avvisato del fatto che l’eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non perseguire nell’istanza di punizione – integra gli estremi della remissione tacita, sempre che lo stesso querelante abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. Con sentenza del 28 Aprile 2014, il Giudice di Pace di Manduria ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta remissione di querela, nei confronti di D.M.L., imputato del reato di minaccia e diffamazione A. Il Giudice di Pace ha ritenuto che la mancata comparizione della persona offesa per cinque udienze ed anche in seguito a notifica di verbale contenente specifico avvertimento, potesse essere qualificata come manifestazione tacita di voler rimettere la querela. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce, deducendo la violazione di legge e sostenendo l’erronea applicazione dell’art. 152 c.p., poiché la mancata comparizione in udienza deve ritenersi un comportamento processuale meramente omissivo, al quale non è attribuibile alcuna valenza extraprocessuale e dal quale, pertanto, non può essere desunta la remissione tacita della querela.   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito indicati. 1. In primo luogo va rilevato che, come si evince dagli atti e dalla stessa sentenza in esame, il Giudice di Pace, a fronte della constatata omessa comparizione della teste persona offesa A. – querelante, ha disposto la notifica dell’ordinanza, contenente l’espresso avvertimento che l’assenza nel prosieguo del giudizio avrebbe consentito di valutare tale comportamento come remissione tacita della querela e conseguente accettazione della remissione da parte dell’imputato, a sua volta rimasto contumace. 2. Ritiene questo Collegio che tale situazione processuale possa consentire nel caso in esame un ripensamento dell’interpretazione giurisprudenziale che ha visto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 46088/2008 un arresto compositivo dei contrasti sino ad allora manifestatisi. Si è affermato, infatti, che nel procedimento davanti al Giudice di Pace instaurato a seguito di citazione disposta dal Pubblico Ministero, d.lgs. n. 274 del 2000, ex art. 20, la mancata comparizione del querelante – pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela – non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, si da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, (Sez. U, n. 46088 del 30/10/2008, P.M. in proc. Viele, Rv. 241357; massime precedenti conformi: n. 8372 del 2000 Rv. 217075; n. 12861 del 2005 Rv. 231688; n. 6771 del 2006 Rv. 234000; n. 28573 del 2007 Rv. 237100; massime precedenti difformi: n. 31963 del 2001 Rv. 219714; n. 14063 del 2008 Rv. 239439; n. 20018 del 2008 Rv. 240167). Spunti di riflessione ulteriori sono stati forniti dalla recente decisione delle Sezioni Unite, secondo la quale, nel procedimento davanti al Giudice di Pace, dopo l’esercizio dell’azione [continua..]

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