Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Appunti sul ruolo dell'amministratore di sostegno nel processo penale (di Guido Colaiacovo)


L’autore esamina in chiave critica una sentenza con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che l’amministratore di sostegno può nominare il difensore di fiducia dell’imputato.

Notes about the incapable's administrator role in the criminal trial

The Author critically examines a Supreme Court decision which stated that the incapable’s administrator can nominate the defense attorney on behalf of the defendant.

 
Premessa La sentenza in rassegna delinea un percorso di indagine suggestivo: dalla consultazione dei repertori non risulta che la giurisprudenza di legittimità si sia mai pronunciata per chiarire il ruolo che l’amministratore di sostegno può svolgere nel processo penale, assolvendo al proprio compito di supporto in favore dell’imputato che non sia in grado di compiere determinate attività. Piuttosto, questa figura civilistica [1], si è timidamente affacciata nel processo penale in un ambito diverso: la Suprema Corte, in rare decisioni, ha tratteggiato l’attività che l’amministratore di sostegno può svolgere in favore della persona offesa. Qui, peraltro, ha adottato una lettura invero restrittiva, poiché, dopo aver escluso che all’amministratore sia conferita, sic et simpliciter, la rappresentanza dell’offeso dal reato [2], ha perimetrato i suoi poteri, precisando che essi devono essere di volta in volta individuati prendendo come punto di riferimento il decreto giudiziale di nomina [3]. La decisione della Suprema Corte, quindi, segna un mutamento nell’approccio esegetico. Notevoli le differenze, tanto dal punto di vista soggettivo, che dal punto di vista oggettivo. Per un verso, infatti, la pronuncia riguarda l’imputato; per altro verso, invece, si sofferma su due profili fondamentali del diritto di difesa, ossia la nomina del difensore e la notifica degli atti. In quest’ultima prospettiva, poi, lambisce anche un’altra questione alquanto delicata, come quella della capacità dell’imputato a partecipare al processo a suo carico. Pare utile esplorare le evoluzioni interpretative che potrebbero originare da questo nuovo paradigma. Più precisamente, si tratta di indagare sugli approfondimenti che possono scaturire da una simile esegesi, che, ove fosse ancora coltivata, potrebbe spingersi fino a consentire ad altri soggetti di sostituirsi all’imputato nell’esercizio di altri diritti: dalla nomina del difensore di fiducia, infatti, si potrebbe immaginare, ad esempio, un’estensione anche alla scelta dei riti alternativi. Una simile conclusione, tuttavia, impone un esperimento preliminare, volto a verificare la compatibilità del principio di diritto enunciato dalla Corte con le disposizioni del codice di rito che disciplinano la partecipazione dell’im­putato al processo e con i principi, anche di rilievo costituzionale, dei quali esse sono espressione. La capacità dell’imputato di partecipare al processo Sulla persona coinvolta in un procedimento penale – di qualsiasi tipo [4] – si riversa l’enorme tensione che scaturisce dall’attivazione del meccanismo giudiziario e dalla natura delle conseguenze che, più o meno direttamente, possono derivarne [5]. Così, a [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018