CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, SENTENZA 6 NOVEMBRE 2014, N. 46067– PRES. AGRÒ; REL. BASSI
Non ricorrono le condizioni perché alla sentenza resa dalla Corte e.d.u. nel caso Ocalan possa essere applicata la c.d. procedura della “sentenza pilota” tracciata dalle Sezioni Unite, secondo cui «le decisioni della Corte e.d.u., che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto – non correlata in via esclusiva al caso esaminato – della normativa interna sostanziale con la Convenzione e.d.u., assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell’ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale» (Cass., sez. un., 19 aprile 2012, n. 34472). Innanzitutto, v’è da dubitare che la c.d. procedura della “sentenza pilota” possa essere applicata in caso di revisione, in quanto mezzo straordinario di impugnazione attivabile in casi tassativamente previsti per esigenze di giustizia sostanziale, dunque istituto eccezionale rispetto al quale occorre procedere con estrema cautela ermeneutica, laddove si viene ad incidere sui valori della certezza e della stabilità della cosa giudicata. Ma anche ad ammettere tale possibilità, il caso consimile rispetto al quale applicare la c.d. procedura della “sentenza pilota” non potrebbe che presupporre che la decisione della Corte e.d.u. sia stata resa nel medesimo ordinamento, e non un sistema giuridico affatto diverso. E ciò per l’ovvia considerazione che la “situazione di oggettivo contrasto” con i principi della Cedu – idonea, secondo il dictum dei giudici della Consulta, a consentire la riapertura del processo per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte EDU ai sensi dell’art. 46, paragrafo 1, della stessa Convenzione – non può che riguardare gli stessi termini di raffronto (da un lato, la Cedu, dall’altro, il medesimo ordinamento giuridico), non potendo la rilevata divergenza valere in un sistema di regole appartenente ad altro Stato, di necessità eterogeneo.
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[Omissis] SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 18 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta, presentata da S. A., di revisione della sentenza emessa dalla Corte d’assise d’appello di Catania del 5 ottobre 2010, irrevocabile il 10 luglio 2012. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso personalmente S.A., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità del provvedimento emergente dal testo impugnato laddove la Corte si è sforzata di sostenere che la sentenza della Corte EDU nel caso Ocalan contro Turchia non costituisce una “sentenza pilota”, ma, nel contempo, ha richiamato i principi affermati nell’ordinanza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 34472/2012, che ha riconosciuto alla sentenza della Corte EDU nel caso Scoppola contro Italia i connotati di “sentenza pilota”, trascurando altresì di considerare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 143/2013, ha affermato che il caso Ocalan affrontato dalla Corte Europea presenta significative assonanze con quello sottoposto al vaglio dello stesso giudice costituzionale. La Corte territoriale sarebbe, inoltre, incorsa in un travisamento dei fatti dal momento che il ricorrente chiedeva la revisione sulla base, non della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 630 c.p.p., bensì dei principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale n. 113/2011, n. 143 del 2013 e n. 210/2013, nella sentenza della Corte EDU nel caso Ocalan contro Turchia e nell’ordinanza n. 34472/2012 della Corte di cassazione a Sezioni Unite. Il ricorrente ha quindi insistito per la sussistenza nella specie i presupposti per la revisione, considerato che: a) la Corte EDU si è pronunciata, nella “sentenza Ocalan”, in un caso che presenta significative assonanze con la limitazione dei colloqui visivi e telefonici con il difensore per i detenuti in regime di detenzione speciale ex art. 41 bis Ord. Penit., limitazione appunto dichiarata incostituzionale con sentenza n. 143/2013; b) che le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di “sentenza pilota sostanziale”, non v’è affatto bisogno che chi si trova nelle stesse condizioni adisca la Corte Europea; c) che la Corte costituzionale ha indicato che, in tali ipotesi, la strada da seguire è appunto quella della revisione ai sensi dell’art. 630 c.p.p. 2.2. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 117 Cost., ed all’art. 6, comma 3, lett. b), CEDU, nella parte in cui prevedono che la legislazione interna si conformi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. 2.3. Violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta [continua..]