Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Prime aperture nel regime di rigore: il prolungamento del colloquio mensile per il detenuto ex art. 41 bis ord. penit. (di Claudio Lara)


Dando seguito all’orientamento esegetico recentemente emerso nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, prosegue nell’opera di “ammorbidimento” del regime detentivo speciale previsto dall’art. 41 bis Ord. penit. Si statuisce, così, che in mancanza di diversa disciplina ministeriale, non possono che valere anche per il sottoposto al regime detentivo differenziato le ordinarie regole trattamentali, non fatte oggetto di puntuale sospensione. Fra le stesse quella che permette il recupero dell’ora di colloquio familiare persa nella mensilità successiva, in continuità col disposto dell’art. 37, comma 10, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230. Si cerca, così, di preservare, nei limiti delle condizioni di afflizione, le relazioni familiari ed il legame col mondo degli affetti.

First openings in the penalty regime: the extension of the interview monthly for held art. 41 bis ord. penit.

Following the exegetical orientation recently emerged, the Supreme Court continues the work of “softening” of the special prison regime ex art. 41 bis Ord. penit. So, it states that in the absence of a different ministerial discipline, the ordinary rules of imprisonment can be applied. Among these, the one that allows the recovery of the interview with family members lost in the next month, according to art. 37, paragraph 10 d.p.r. 30 june 2000, n. 230. It is thus preserved, within the limits of imprisonment, the link with family and affections.

 

IL CASO Torna all’attenzione della magistratura di sorveglianza la vexata quaestio circa la sospendibilità o meno di alcune previsioni trattamentali nei riguardi del ristretto al regime speciale di cui all’art. 41 bis ord. penit [1]. Si discorreva, nell’occasione, della possibilità di cumulare ore di colloquio rimaste inutilizzate, così come generalmente previsto per l’ipotesi in cui i familiari del richiedente risiedano in luogo diverso da quello di espiazione. Se trattasi di una possibilità nell’ordinario ammessa, molto discussa è sempre stata l’estendibilità di una disciplina di tal fatta nei riguardi di chi è ulteriormente limitato nella libertà ai sensi della l. 23 dicembre 2002, n. 279. In continuità con l’orientamento del merito [2], il giudicante cuneese è addivenuto ad una declaratoria di rigetto dell’istanza, nel convincimento che difettassero quelle ‹‹eccezionali circostanze›› che, sole, giustificano il recupero dell’ora di colloquio non svolta. Non possono ad ogni modo sottacersi talune significative aperture recentemente emerse nella giurisprudenza dell’organo di sorveglianza, già confermate dalla Cassazione [3], e che in altre circostanze hanno autorizzato la compensazione. Ed è proprio facendo leva su questo diverso indirizzo, nonché sulla contraddittorietà ed illogicità del diniego, superabile soltanto nella ricorrenza delle straordinarie circostanze di cui sopra, che il ricorrente ha proposto impugnazione innanzi il collegio di legittimità. Il quale, non senza sorprese e nella persistenza del contrasto ermeneutico, ha perfezionato il più classico dei revirement, sostenendo un’in­no­vativa ricostruzione degli istituti in discorso [4]. LE COORDINATE NORMATIVE La l. 10 ottobre 1986, n. 663 ha considerato imprescindibile il mantenimento di un legame con il mondo degli affetti, tanto da qualificare la disciplina dei colloqui come aspetto centrale del trattamento, affiancandola alla triade lavoro-istruzione-religione [5]. Diversa è stata la soluzione percorsa per il ristretto in regime differenziato. La necessità di preservare, nel limite della condizione di afflizione, le relazioni familiari si scontra, nell’occasione, col tentativo di limitare un uso distorsivo dei colloqui, che troppo spesso diventavano l’occasione per conservare quell’appartenenza con il mondo criminale dell’esterno. Come conferma il dato esperenziale, il detenuto troppo spesso strumentalizza il confronto vis-à-vis per trasmettere le proprie determinazioni e per continuare a manifestare la perdurante affiliazione. La stabilizzazione del clima emergenziale non poteva che spingere il legislatore ad una valorizzazione di questo secondo [continua..]

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