<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Riesame: annullamento dell'ordinanza se la motivazione non presenta un contenuto dimostrativo autonomo


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 12 OTTOBRE 2015, N. 40978 – PRES. CONTI; REL. DI STEFANO

In tema di motivazione dell’ordinanza cautelare, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 c.p.p. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la necessità che, dall’ordinanza, emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 292 c.p.p., l’ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Il tribunale del riesame di Napoli, nel decidere sulle richieste di riesame presentate nell’interesse di [omissis] e di [omissis] avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del medesimo tribunale il precedente 18 marzo 2015 per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 309/90 e 416 bis cod. pen., ritenute applicabili le disposizioni di cui agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 47/2015, dichiarava nulla l’ordinanza impugnata in quanto si limitava «a ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, addirittura riproducendo la medesima suddivisione in paragrafi e utilizzando le stesse parole, senza alcuna ulteriore aggiunta, commento od osservazione da parte dal gip e quindi senza una autonoma valutazione da parte di quest’ultimo». Il Pm ha presentato ricorso contro tale decisione denunciando la violazione di legge in quanto ritiene che la ordinanza di custodia sia conforme alla nuova normativa: «la parte ricostruttiva è certamente propria ed autonoma; sul piano generale questa autonomia si coglie anche nella circostanza che la richiesta dello scrivente PM colpiva quaranta indagati ed il GIP l’ha accolta solo per ventinove posizioni».   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso è infondato. La misura cautelare è stata emessa prima della entrata in vigore della legge 47/2015; l’udienza del tribunale del riesame è, invece, successiva. Il tribunale ha ritenuto applicabili le nuove disposizioni e lo stesso pubblico ministero non contesta tale scelta ritenendo, invece, che l’errore della decisione riguardi l’interpretazione dell’art. 292 cod. proc. pen. nella attuale formulazione. Va, invece, rammentato che nella materia processuale vige il principio della applicabilità della legge del tempo della emissione dell’atto, né per la normativa in questione risulta alcuna deroga (Cass., sez. IV, 12/06/2015, n. 24862, Rv. 263727). Quindi, la nuova regola in tema di contenuto minimo della motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. non era affatto applicabile alla ordinanza di custodia impugnata perché era stata emessa nella vigenza della "vecchia" regola. In ogni caso, la diversa scelta interpretativa del giudice a quo non comporta conseguenze poiché, di fatto, tali nuove disposizioni, nella parte di interesse, hanno un contenuto "interpretativo" e ricognitivo di giurisprudenza preesistente, per cui si limitano a rendere cogenti regole già applicate prima della legge 47 e che il collegio condivide. Tale caratteristica della riforma è evidente per la disposizione che preclude espressamente che si possa affermare la pericolosità ex art. 274 lett. c) sulla scorta della sola gravità astratta del reato, principio già pacifico nella giurisprudenza di [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016