Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Doppio annullamento, giudizio di rinvio e divieto di reformatio in peius (di Antonella Marandola)


Il contributo analizza gli spazi decisori che spettano al giudice di rinvio sul piano del trattamento sanzionatorio in seguito all’annullamento della sentenza d’appello da parte della Cassazione per motivi non riguardanti gli aspetti procedurali. L’elaborato affronta, segnatamente, la questione riguardante l’obbligo del giudice di rispettare (o meno) il divieto di reformatio in peius in assenza di una espressa statuizione normativa all’art. 627 c.p.p., a dispetto di quanto previsto nel giudizio d’appello, in caso di annullamento per difetto di motivazione sulla pena irrogata. Proprio l’aspetto sul quale è caduta la censura dei giudici di legittimità induce l’Autrice a proporre una soluzione divergente da quella del Supremo Collegio.

Double annulment, referral judgment and prohibitionof reformatio in peius

The contribution analyzes the decision-marking areas that are the reponsability of the referring court in terms of punishment following the annulment of the appeal by the Cassation for reasons not concerning the procedural aspects. The paper deals with the question concerning the obligation of the judge to respect (or not) the prohibition of the reformatio in peius in the absence of an express legislative provision to the art. 627 c.p. in spite of the provisions of the appeal, proceeding in the event of annulment due to lack of motivation of the penal treatment established.

Just the appearance on which the censorship of the judges of legitimacy has fallen causes the author to propose a solution that diverges from that advanced by the Supreme Court.

 
SULL’OPERATIVITÀ DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS NEL GIUDIZIO DI RINVIO Il giudice di rinvio, chiamato ad esprimersi (per la seconda volta) in sede d’appello, deve prestare integrale ossequio al divieto di non peggiorare la pena (più mite) disposta nei confronti dell’imputato con una precedente sentenza della Corte d’appello annullata per difetto assoluto di motivazione proprio sul piano della conferma della colpevolezza dell’imputato? Al quesito la Corte offre una soluzione di segno positivo, muovendo dal rilievo che i motivi d’in­validità della decisione non avrebbero alcuna ricaduta sul consolidamento della posizione di carattere sostanziale in capo all’imputato: si afferma, conseguentemente, che è fatto obbligo al giudice, chia­mato a decidere ex art. 627 c.p.p., di rispettare il divieto della reformatio in peius, cioè di osservare la pena più mite precedentemente statuita (in sede d’appello, rispetto a quella di primo grado). Nel caso di specie accadeva, infatti, che la Corte d’Appello, in qualità di giudice di un secondo rinvio, confermava la condanna alla pena di anni quattordici di reclusione irrogata dal giudice di primo grado, piuttosto che quella di dodici anni, precedentemente applicata dalla Corte d’Appello in sede di primo rinvio, con sentenza poi annullata per radicale difetto di giustificazione del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, nel contesto di altri elementi dedotti con il ricorso, il dato configurava la violazione dell’art. 597, comma 3 c.p.p. Accolto il motivo dedotto, non essendo mutati i singoli elementi che avevano concorso a determinare la pena [1], la Corte ha annullato senza rinvio la decisione, procedendo autonomamente all’appli­ca­zione del trattamento penale più favorevole ai sensi del novellato art. 620, lett. l) c.p.p. LE RAGIONI SOTTESE ALL’ACCOGLIMENTO La Sezione VI penale ha ritenuto il ricorso fondato muovendo dal rilievo che nel caso di specie la sequenza degli atti attraverso cui si è dipanata la celebrazione dell’iniziale processo d’appello è immune da censure di sorta, atteso che il vizio che ha condotto alla caducazione della sentenza di secondo grado – per quanto qui d’interesse – è quello derivante dalla mancata giustificazione della pena adottata. Riprendendo la linea di demarcazione prospettata da tempo dalla maggioritaria parte della giurisprudenza in materia, secondo la quale il divieto di reformatio in peius esplica la propria efficacia anche in sede di giudizio di rinvio solo se la sentenza di secondo grado non sia stata annullata per ragioni esclusivamente processuali [2], la Corte ribadisce che nel caso in esame, vertendosi principalmente attorno ad una violazione di carattere sostanziale, che non incide sulle ragioni [continua..]

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Fascicolo 3 - 2018