La legge n. 47/2015, recependo recenti arresti giurisprudenziali, impone al giudice cautelare di esplicitare nella motivazione – oltre alla già prescritta «esposizione» – anche la propria «autonoma valutazione» in ordine alle esigenze cautelari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa. La prescrizione è presidiata dall’obbligo del tribunale del riesame, il quale ne verifichi la violazione, di procedere all’annullamento dell’ordinanza impugnata. La novella spiega effetti sul potere di annullamento, reso più ampio rispetto al passato, quando era limitato ai soli casi di motivazione assente (o meramente apparente); per contro, l’esercizio dei poteri di integrare la motivazione viene ora circoscritto alle sole ordinanze che presentino comunque un “contenuto minimo”, dal quale emerge l’autonoma valutazione compiuta dal primo giudice.
A new balance between Court of re-examination’s overruling and amending powers over precautionary measures In accordance with the amendments introduced by the law n. 47 of 2015, the judge is now compelled to provide within the grounds of a precautionary measure his own assessment over the conditions that authorise the order. Lacking this requirement, the Court of re-examination can now only overrule the precautionary measure under appeal, with no chance to integrate into its lacking reasoning any additional themes. Integrations by the Court of re-examination are now only admitted if the reasoning of the precautionary measure includes an independent assessment provided by the judge who had adopted the order, even if the reasoning is deficient under other aspects.
LA QUESTIONE AFFRONTATA
Nel periodo di assestamento seguìto all’ultima riforma in ambito cautelare [1], la pronuncia annotata, ha prospettato l’interpretazione che si renderebbe necessaria in merito ad aspetti nodali della materia, ridefiniti dalla novella.
Precisamente, la Corte, nel confermare la decisione del tribunale del riesame in ordine all’annullamento dell’ordinanza genetica, ha delineato i caratteri che oggi si impongono nella motivazione del provvedimento cautelare, nonché i requisiti che, al contrario, la riforma non avrebbe previsto; in altri termini, la pronuncia in esame ha definito gli esatti confini, sia in positivo sia in negativo, dell’«autonoma valutazione» da parte del giudice che – ai sensi del novellato art. 292 c.p.p. – l’ordinanza cautelare deve presentare.
Va detto, in ogni caso, che la Corte sembra muoversi perlopiù in un’ottica di ridimensionamento della novella, anzitutto, per quanto concerne il quantum novi che questa prescrive.
Secondo tale impostazione, la lettura dell’odierno assetto normativo si impone, infatti, non già per la cesura che, rispetto al passato, la riforma prospetta, bensì in virtù del recepimento legislativo della giurisprudenza, ormai costante in materia; la novella del 2015, anche [2] per ciò che attiene al tema dell’autonoma valutazione, avrebbe, insomma, natura meramente ricognitiva di un condiviso orientamento. La Corte mostra poi una certa “resistenza” in sede ermeneutica, ove si è trattato di individuare concretamente il contenuto delle disposizioni interpolate. In particolare, la previsione esplicita del requisito di “autonoma valutazione” non implicherebbe anche l’obbligo di operare un’analisi specifica su ciascuna circostanza di fatto che assume rilievo nella vicenda cautelare [3]; né resterebbe precluso al giudice di motivare per relationem, richiamando argomentazioni contenute in altri atti.
Insomma, le cifre caratterizzanti della novella parrebbero limitarsi alla codificazione di princìpi già immanenti alla disciplina cautelare, escludendo «formalismi» in materia, i quali renderebbero «inutilmente incerta la validità delle ordinanze».
Inaspettatamente, tuttavia, nell’ultima parte della pronuncia, si assiste al recupero della portata anche espositiva della valutazione del giudice: quest’ultima non potrebbe, infatti, evincersi «(solo) implicitamente», dovendo l’ordinanza cautelare manifestare chiaramente «un contenuto indicativo della concreta valutazione» operata.
LA MOTIVAZIONE CAUTELARE TRA INNOVAZIONE E ANTICHI RILIEVI
Occorre, in primo luogo, una ricognizione degli orientamenti emersi in letteratura sulla portata [continua..]