Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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L'ammissibilità della prova testimoniale sul contenuto delle intercettazioni


CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 11 APRILE 2018, N. 16040 – PRES. DI NICOLA – REL. SEMERARO

Il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina-cassetta o supporto digitale, che l’art. 271 comma 1 cod. proc. pen., non richiama la previsione dell’art. 268 comma 7 cod. proc. pen., tra le disposizioni la cui inosservanza determina l’inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall’art. 178 cod. proc. pen.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 febbraio 2017, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto di condanna di (omissis), rideterminava la pena al medesimo inflitta, a seguito della modifica intervenuta dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ad opera del d.l. 3 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, e successivamente modificato dal decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, a mesi dieci di reclusione e € 2.000 di multa, in relazione al reato continuato di cessione di modiche quantità di cocaina a (omissis) e (omissis), fatti commessi in (omissis) 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 268 comma 7, 178 comma i lett. c) cod. proc. pen. I giudici del merito avrebbero posto a base della affermazione di responsabilità gli stralci delle conversazioni telefoniche c.d. brogliacci, in assenza di trascrizione ex art. 268 comma 7 cod. proc. pen. e, dunque, in violazione di legge, per non aver osservato le norme previste per l’acquisizione della prova secondo le modalità indicate dal codice di rito e in violazione dell’art. 178 comma i lett. c) cod. proc. pen., con riferimento alla deposizione testimoniale dell’appartenente dalla G. di F. sul contenuto dei c.d. brogliacci. Argomenta il ricorrente che l’art. 268 comma 7 cod. proc. pen. disciplina le modalità di inserimento al fascicolo per il dibattimento delle conversazioni intercettate, disponendo l’inserimento della trascrizione delle stesse e non dei brogliacci; l’assunzione della testimonianza sul contenuto delle conversazioni registrate integrerebbe, poi, una nullità di ordine generale perché diretta ad introdurre nel processo i risultati di una prova al di fuori della modalità previste per la sua utilizzazione probatori a nel dibattimento. 2.2. Violazione di legge penale in relazione alla carenza di motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio non avendo indicato, il giudice dell’impugnazione, nella rideterminazione del trattamento sanzionatorio, l’iter logico seguito e gli elementi considerati, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., eludendo così l’obbligo di motivazione, essendosi limitato a ritenere adeguata la pena di mesi dieci in assenza di indicazione del calcolo operato, avendo, peraltro, indicato la pena finale pur in misura superiore al minimo edittale. Parimenti assente sarebbe la motivazione circa il diniego di [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018