Una pronuncia della seconda sezione della Corte suprema ritorna sulla tematica delle regole di valutazione della prova assunta in assenza di contraddittorio, alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza europea e in particolare riferimento al (dedotto) overruling contenuto nella pronuncia della Grande Camera nel caso Tahany-Al Khawaja c. Gran Bretagna. Nel commentare la sentenza, l’Autore ripercorre le tappe più significative dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia. Conclude infine con l’affermazione, opportunamente argomentata, che la pronuncia della Grande Camera abbia apportato un mutamento più apparente che reale nell’ormai consolidato assetto interpretativo.
Acquisition by reading and rules of proof imposed by the case law of the Echr A ruling in the second section of supreme Court returns to the theme of evaluation rules of evidence taken in the absence of an adversarial process, in the light of the evolution of European law and in particular reference to the (inferred) overruling in the Grand Chambre (c.Tahany-Al-Khawaja c. Uk). Commenting on the judgment, the author traces the most significant stages of the evolution of doctrine and jurisprudence on the subject. Concludes with the statement, properly argued, that the Court’s Grand Chamber has made a change more apparent than real in the now consolidated structure interpretation.
LETTURE DIBATTIMENTALI E CONTRADDITTORIO PER LA PROVA
La sentenza in commento offre l’occasione per una rinnovata riflessione sui nodi interpretativi derivanti dalla formulazione dell’art. 512 c.p.p.: tra questi, il tema – specificamente preso in esame dalla pronuncia – circa gli spazi di compatibilità delle disposizioni processuali con i principi del giusto processo convenzionale, con particolare riguardo all’acquisizione dibattimentale mediante lettura (su richiesta di parte) di dichiarazioni raccolte in fase di indagine, nel caso in cui, “per fatti o circostanze imprevedibili”, ne sia divenuta impossibile la ripetizione [1].
Lo strumento acquisitivo della lettura si pone in deroga al principio di separazione delle fasi processuali e, conseguentemente, al postulato relativo all’inutilizzabilità “fisiologica” degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, consentendo l’ingresso nel materiale probatorio valutabile in sede di decisione anche di atti formatosi al di fuori del contraddittorio delle parti.
Volendo operare una sintesi del risalente dibattito dottrinale, va giusto ricordato che – già in sede di originaria formulazione – il testo normativo non era andato esente da critiche, in particolare per il riferimento, nella delimitazione dei presupposti di applicazione, a clausole flessibili e suscettibili di ampliare eccessivamente la potenziale area di operatività di una disposizione che, per la sua natura eccezionale, non è, in astratto, suscettibile di applicazioni analogiche [2].
Peraltro, i profili sistematici erano stati chiariti da alcune rilevanti decisioni della Corte costituzionale, ed in particolare della sentenza n. 255/1992 [3] che, nel fare riferimento alle varie disposizioni che consentivano l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti non assunti in contraddittorio, tra cui l’art. 512 c.p.p., aveva espressamente rilevato che quello dell’oralità non assurge al rango di principio inderogabile, ma di solo “criterio-guida”, cui è consentito derogare in tutti i casi in cui possa attribuirsi valenza prevalente all’esigenza di “non dispersione” dei mezzi di prova.
L’orientamento della Consulta aveva anticipato la novella del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, che estese la possibilità di acquisire atti connotati dalla non ripetibilità anche a quelli assunti dalla polizia giudiziaria con una modifica che – se era stata ritenuta da alcuni commentatori come necessaria al fine di evitare una dichiarazione di incostituzionalità della norma, proprio alla luce della giurisprudenza citata [4] – era stata oggetto di vivaci critiche da parte di altri autori, in quanto ritenuta manifestamente incoerente rispetto all’impostazione originaria del codice del 1988 [5].
Peraltro, il [continua..]