Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Abolitio criminis: discutibilmente ammessa la pronuncia sulla pretesa risarcitoria in fase d´impugnazione


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 11 APRILE 2016, N. 14529 – PRES. FIANDANESE; REL. PARDO

In assenza di una disciplina esplicita nel d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 circa i poteri del giudice dell’impugnazione di decidere sui punti della sentenza riguardanti le pretese risarcitorie e restitutorie in caso di abrogazione del reato e trasformazione del medesimo in illecito civile, deve trovare applicazione, per via analogica, l’art. 9 comma 3, d.lgs. n. 8 del 2016, che attribuisce siffatto potere al giudice del gravame in relazione ai reati oggetto di depenalizzazione.

[Omissis]   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   1.1 Con sentenza in data 9 febbraio 2015 il Tribunale di Tivoli confermava la pronuncia del Giudice di Pace di Tivoli del 16.1.2014 che aveva condannato B.R. alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di danneggiamento, contestualmente disponendo la condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. 1.2 Sosteneva il Tribunale, in funzione di giudice di appello, che a carico dell’imputato sussistevano adeguati elementi di prova per ritenere che avesse volontariamente danneggiato i fili elettrici che adducevano l’energia presso l’abitazione della parte offesa C.M.V. come emergeva dalla deposizioni di questi, del teste M. e dalle dichiarazioni dello stesso imputato il quale aveva riferito di avere agito su dei fili arrugginiti e che costituivano pericolo. Né, a giudizio dello stesso Tribunale, poteva ritenersi sussistere diversità del fatto rispetto a quello contestato per essere emerso che la condotta era stata posta in essere sui fili e non sul contatore. 1.3 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, tramite il proprio difensore, deducendo, vari e cumulativi motivi e lamentando: nullità della sentenza per avere il giudice indicato il termine di giorni trenta nel dispositivo allegato alla motivazione in luogo di quello di giorni 70 indicato nel dispositivo letto in udienza; violazione di legge e difetto di motivazione per non avere il giudice applicato le disposizioni in tema di particolare tenuità del fatto; assenza della coscienza e volontà del danneggiamento nella condotta del B. posto che l’erogazione dell’energia risultava sospesa cinque giorni prima dei fatti e che i fili sui quali si era intervenuto costituivano pericolo per l’incolumità, circostanze che sarebbero emerse all’esito dell’esame dei testi della difesa che il giudice aveva omesso di sentire pur in presenza di rituale richiesta; erronea valutazione circa la determinazione dei danni risarcibili. Con motivi aggiunti il B. insisteva nelle ragioni del ricorso previa ulteriore ricostruzione dei fatti e deduceva poi l’intervenuta depenalizzazione del reato di danneggiamento semplice oltre che la particolare tenuità del fatto. Con memoria depositata in cancelleria la difesa della parte civile chiedeva dichiararsi l’inammis­sibilità del ricorso e confermarsi le statuizioni civili. All’udienza del 23 marzo 2016 le parti concludevano come in epigrafe.     MOTIVI DELLA DECISIONE   [Omissis]   Invero, ai sensi dell’art. 4, lett. c) del medesimo decreto le ipotesi di danneggiamento non aggravato, se i fatti sono dolosi (art. 3), costituiscono ora illecito civile sottoposto alla sanzione pecuniaria da Euro cento a Euro ottomila. L’art. 5 dispone che l’importo della sanzione pecuniaria civile [continua..]

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Fascicolo 5 - 2016