CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE VI, SENTENZA 25 AGOSTO 2017, 39442 – PRES. CONTI; REL. VILLONI
Non è escluso che un atto del p.m. possa essere ritenuto abnorme ma ciò accade quando esso invada la sfera di competenza propria del giudice e il contenuto dell’atto abbia una portata immediatamente decisoria e incidente sulla posizione soggettiva delle parti processuali.
Tale non è l’illegittimo aggiramento di una sentenza d’incompetenza territoriale del GUP mediante la trasmissione degli atti ad altro Ufficio di procura poiché un tale itinerario non determina alcuna invasione della sfera giurisdizionale, considerato che nessuno dei provvedimenti impugnati costituisce propriamente espressione della giurisdizione che sarà, oltre tutto, nuovamente investita della questione nel prosieguo del procedimento, spiegando in pieno tutte le proprie prerogative.
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[Omissis]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.S. ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti dei PM rispettivamente appartenenti agli uffici di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, di Treviso e di Milano deducendo quanto segue.
Nell’ambito del procedimento penale n. 2934/14 RG NR che lo vede imputato per il reato di corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 321 c.p.p.), il 29/04/2016 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano si dichiarava territorialmente incompetente in relazione alle posizioni di alcune coimputate, tra cui E.A.L., T.E. e R.G.
In particolare, il giudice rilevava che il reato doveva ritenersi consumato nel luogo in cui era avvenuto l’ultimo pagamento del prezzo della corruzione, indicandolo rispettivamente in (OMISSIS) per la E. e in (OMISSIS) per la R. e disponendo di conseguenza la trasmissione dei relativi atti del procedimento alla Procura presso il Tribunale di Monza il 29/07/2016 e a quella presso il Tribunale di Treviso il 05/08/2016.
Ciò nondimeno, in data 20/01/2017 la Procura della Repubblica di Milano trasmetteva a quelle appena indicate il verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese in data 06/12/2016 dal rag. S.G., sulla base delle cui dichiarazioni riteneva ricavarsi che tutti i pagamenti fossero stati eseguiti presso l’ufficio del dichiarante in (OMISSIS), sottoponendo il dato all’attenzione degli uffici destinatari per “essere venute meno le circostanze che avevano fondato la pronuncia d’incompetenza territoriale”.
A seguito di tale comunicazione, la Procura della Repubblica di Monza provvedeva il 21/01/2017 a ritrasmettere il fascicolo relativo al ricorrente in concorso con E.A.L. ed T.E. alla Procura di Milano e nello stesso senso si determinava la Procura della Repubblica di Treviso il 15/02/2017 con riferimento alla posizione della coimputata R.G.
Seguivano le nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato, la riunione dei procedimenti iscritti ed infine la redazione e la spedizione all’imputato dell’avviso di conclusione indagini, costituenti gli ulteriori atti oggetto del ricorso, tutti prodotti in allegato.
Diversamente e correttamente, stando al ricorso, si era comportata la Procura della Repubblica di Pescara, anch’essa destinataria di atti del procedimento relativi alla coimputata L.M., Procura che dopo aver ricevuto il citato verbale di sommarie dichiarazioni, aveva provveduto a modificare l’imputazione, investendo della questione il giudice dell’udienza preliminare di Pescara.
2. Secondo il ricorrente, le dinamiche processuali come sopra riassunte sono a tal punto anomale da determinare l’abnormità dei provvedimenti emessi dalla Procura di Monza e dalla Procura di Treviso di ritrasmissione degli atti relativi ai provvedimenti loro pervenuti nonché dei provvedimenti consequenziali adottati dalla Procura di Milano.
In particolare, [continua..]