» L'invio di 21 sms alla persona offesa, circa uno ogni 4 giorni, non è sufficiente di per sé a configurare il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p.; il giudice di merito è tenuto ad effettuare una valutazione circa l´inutilità dei messaggi inviati o se, invece, non siano correlati a reali esigenze organizzative tra le parti (Un Anno di Sentenze)
» I messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Un Anno di Sentenze)