Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

13/03/2017 - Corte cost., ord. 10 marzo 2017, n. 54

argomento: corte costituzionale - procedimento penale militare

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Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, laddove riconosce la possibilità della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi, senza  indicare la durata massima del lavoro di pubblica utilità, i parametri per determinarla e il soggetto competente alla determinazione.Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, laddove riconoscono la possibilità della sospensione con messa alla prova per un numero cospicuo di reati tra loro molto diversi, senza  indicare la durata massima del lavoro di pubblica utilità, i parametri per determinarla e il soggetto competente alla determinazione