argomento: corti europee - azione/indagini preliminari
» visualizza: il documento (Corte edu, 21 gennaio 2016, L.E. c. Grecia)Articoli Correlati: indagini preliminari
Anche l'art. 4 della Convenzione - che proibisce la riduzione degli esseri umani in condizioni di servitù e di schiavitù, nonché il lavoro forzato - sembra rivelare, allo stesso modo degli artt. 2 e 3, un portato sostanziale ed uno procedurale: il primo aspetto, oltre ad inibire agli apparati statali il compimento di tali azioni, impone agli ordinamenti l'adozione di misure positive volte a prevenire, anche concretamente, il rischio di siffatti reati; il secondo precipitato prescrive, invece, il compimento d'indagini effettive ogniqualvolta - indipendentemente da una formale denuncia da parte della vittima - pervenga all'autorità una notitia criminis di tal genere [poste tali premesse, la Corte ha condannato la Grecia per violazione della norma in esame, sotto entrambi i profili, con riferimento alla vicenda d'una donna d'origine nigeriana, oggetto di traffico d'esseri umani e costretta a prostituirsi: ferma, infatti, l'idoneità del diritto sostanziale a sanzionare questa categoria di comportamenti, l'autorità statale aveva riconosciuto con ritardo lo status di vittima alla ricorrente (detenuta, nel frattempo, in attesa d'espulsione); lo stesso dicasi in ordine alla prontezza delle indagini svolte; è stato ritenuto, infine, vulnerato l'art. 6§1 con riferimento alle lungaggini del processo, ove la vittima s'era costituita parte civile, instaurato a carico del reo].