argomento: de jure condendo - atti del procedimento
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di Elena Andolina
In data 5 marzo 2025 è stato assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S. 1376, d’iniziativa degli onorevoli Zanettin e Gasparri, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento del rispetto del domicilio e del diritto di difesa del contribuente nell’ambito di accessi, ispezioni e verifiche di natura fiscale”. In caso di accesso fiscale al domicilio, la normativa italiana non prevede un’adeguata tutela giurisdizionale né ex ante, né a posteriori: inadeguatezza censurata dalla Corte EDU per la lesione dei diritti tutelati dagli articoli 6 e 8 CEDU (sentenze del 27 settembre 2018, n. 52278, caso Brazzi c. Italia e del 6 febbraio 2025, caso Italgomme pneumatici S.r.l. e altri c. Italia). D’altro canto, l’art. 252-bis c.p.p. (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero) non si estende in alcun modo alle perquisizioni del procedimento tributario. Ne consegue una disparità di trattamento - tra perquisizioni svolte nel processo penale e perquisizione tributaria - del tutto priva di giustificazioni non solo per l'identità di pregiudizio alla vita privata che determina l'atto di perquisizione, ma anche in ragione della natura estremamente afflittiva delle sanzioni amministrative che possono essere irrogate al contribuente con l'atto di accertamento.
A fronte del carente quadro giuridico nazionale che disciplina gli accessi e le ispezioni fiscali, il disegno di legge si propone di introdurre: 1) un controllo preliminare di legittimità che consenta una limitazione della discrezionalità delle autorità fiscali nell'effettuare le perquisizioni per ragioni di indagine fiscale; 2) uno specifico obbligo motivazionale in punto di requisiti che legittimano l'intervento lesivo del domicilio latamente inteso del contribuente; 3) un sistema di controllo giudiziario ex post in ordine alla legittimità e fondatezza della misura, nonché ai requisiti di necessarietà e proporzionalità allo scopo perseguito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, Cedu.