Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

24/02/2025 - Cass., sez. III, 24 febbraio 2025, n. 7380

argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - procedimenti speciali

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Non vi è una automatica estensione delle norme relative alle impugnazioni alla disciplina dell’opposizione al decreto penale di condanna; pertanto, in assenza di un’esplicita regola, non si può considerare inammissibile l’opposizione depositata telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

In ogni caso, l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 87-bis, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 150/2022 non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l’atto è comunque ricevuto dall’ufficio e trasmesso al giudice dell’impugnazione