Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

27/01/2025 - "Rivalutazione" dell'esigenza cautelare di prevenzione speciale

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - azione/indagini preliminari

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di Elena Andolina

È stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la p.d.l. C 1977, d’iniziativa dell’onorevole Calderone, recante “Modifica all’articolo 299 del codice di procedura penale, in materia di rivalutazione delle esigenze cautelari”. Obiettivo della proposta è di restituire centralità alla valutazione del fatto oggettivo, limitando le criticità insite nella prognosi di pericolosità implicata dall'esigenza cautelare di prevenzione speciale.  In tale ottica, si interviene sull’art. 299 c.p.p. (Revoca e sostituzione delle misure) mediante l’interpolazione di un nuovo comma 1-bis. Ivi, nei casi di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., si demanda al giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, decorsi sessanta giorni dall'applicazione della misura, a «una nuova valutazione dell'esigenza cautelare e in mancanza di nuove esigenze cautelari, desumibili da atti e fatti concreti e attuali, diversi e ulteriori rispetto a quelli sulla cui base è stata disposta la misura medesima, [di disporne] la revoca o la sostituzione con altra misura meno grave». Da tale meccanismo di "rivalutazione" vengono, però, esclusi i soggetti sottoposti a misure cautelari nell'ambito di procedimenti penali per i reati di maggiore allarme sociale (precisamente, i reati di cui agli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 575, nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 576 e 577, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies c.p.; all’art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; e quelli aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 c.p.).