Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

22/01/2025 - Cass. sez. VI, 7 gennaio 2025 n. 303

argomento: decisioni in contrasto - giudice (e provvedimenti)

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La sentenza evidenzia un contrasto in ordine alla necessità o meno della adesione dell'imputato ai percorsi di recupero di soggetti condannati per i reati inerenti alla violenza di genere, al fine della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena: l’art. 165, comma 5 c.p. prevede infatti che, nei casi di condanna per delitti riferibili al fenomeno della c.d violenza di genere, la sospensione condizionale della pena sia “sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”.

Secondo un orientamento, cui aderisce anche la sentenza in esame, non occorre alcun consenso da parte dell’imputato alla partecipazione ad un corso di recupero, trattandosi di una condizione obbligatoria per legge, la cui applicazione, prevedibile da parte dell'imputato, non richiede alcuna discrezionalità da parte del giudice e può ritenersi implicitamente accettata al momento della presentazione dell'accordo sulla pena subordinato al riconoscimento della sospensione condizionale. (Cass. sez. VI, 26 luglio 2024, n. 30720).

Al contrario, in altra pronuncia la Cassazione ha affermato che il provvedimento, dalla natura complessa, con cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena alla condizione di cui all’art. 165, comma 5 c.p. deve contenere, innanzitutto, l'avvenuto accertamento circa la presenza del consenso, libero ed informato, dell'imputato a seguire i percorsi, evincibile anche da comportamenti concludenti risultanti dagli atti processuali (Cass. sez. VI., 7 novembre 2024, n. 40888), ritenendo implicitamente necessario acquisire il consenso dell’imputato.