Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

08/01/2025 - Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 209

argomento: corte costituzionale

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Incompatibilità del giudice – Decreto penale di condanna -  Rigetto della richiesta per non congruità della pena richiesta – Incompatibilità a pronunciare su nuova richiesta – Inammissibilità - Non fondatezza.

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27, 101 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo paragrafo, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 14, primo paragrafo, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta «non congruità» della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato.

E’ non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all’art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta «non congruità» della pena indicata dal pubblico ministero, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata per lo stesso fatto e nei confronti del medesimo imputato.