argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
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di Elena Andolina
È all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei deputati la proposta di legge C. 1693, d’iniziativa dell’onorevole Boldrini, recante "Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso”.
Come stabilito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (firmata a Istanbul l'11 maggio 2011), lo stupro è un atto sessuale «non consensuale». In particolare, l'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione specifica che «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e delcontesto».
Appare, allora, del tutto irragionevole che la mancanza di consenso della persona offesa, nozione affatto estranea al codice penale italiano - figurando quale elemento costitutivo dei reati di cui agli artt. 614 e 612-ter c.p. – non sia prevista, allo stato attuale, proprio in relazione al delitto di violenza sessuale nel quale ciò che rileva è soltanto l'accertamento della limitazione della libertà della persona offesa. La presente proposta di legge, attraverso la modifica dell’art. 609-bis c.p. intende, dunque, consentire un avanzamento della legislazione del nostro Paese, attribuendo centralità alla volontà delle donne nella sfera sessuale e spostando l'accertamento svolto in sede processuale sulla condotta dell'autore, senza più colpevolizzare la vittima con domande intrusive e vittimizzanti.