argomento: de jure condendo - misure cautelari
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di Elena Andolina
È all’esame della Commissione Giustizia del Senato lo schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 196), d’iniziativa del Ministro per i rapporti con il Parlamento, recante “Disposizioni per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”.
Con l’articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Legge di delegazione europea 2022 - 2023), il Governo è stato delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, le disposizioni necessarie «[a]l fine di garantire l’integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 [sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali], anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.188, nonché di assicurare l’effettivo rispetto dell’articolo 27, secondo comma, della Costituzione». Per l’esercizio della delega, è stato dettato anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: «modificare l’articolo 114 c.p.p. prevedendo, nel rispetto dell'art. 21 Cost. e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli artt. 24 e 27 Cost., il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343».
Il decreto legislativo si compone di tre articoli. L’articolo 2 dà attuazione al criterio specifico di delega sopra ricordato. Nello specifico, con la lettera a), viene soppresso al comma 2 dell’articolo 114 c.p.p. l’inciso finale «fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292», interpolato dalla c.d. riforma Orlando al fine di escludere espressamente, dal divieto di pubblicazione ivi previsto, le ordinanze applicative di misure cautelari personali. La lettera b), invece, costituisce la pars costruens dell’intervento di adeguamento normativo richiesto. Si prospetta l’inserimento nell’articolo 114 di un nuovo comma 6-ter che, nel far salvo quanto disposto dal vigente comma 7 art. 114 c.p.p., introduce il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applichino una misura di custodia cautelare «fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare».