argomento: de jure condendo - difesa
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di Elena Andolina
In data 18 settembre 2024 è stato approvata dalla Commissione Giustizia del Senato la proposta di legge S. 729, d’iniziativa della senatrice Stefani, recante “Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore”. Il presente disegno di legge introduce nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento nell’intento di contrastare comportamenti, prassi e usi che costituiscono discriminazione nei confrontidellaprofessioneforense.
L'avvocatura negli anni ha più volte denunciato la disparità di trattamento tra i giudici e i difensori in vari episodi di legittimo impedimento: mentre per gli avvocati una situazione familiare di improvvisa criticità non è criterio utilizzabile per giustificare l'assenza e il rinvio di una singola udienza; per i magistrati episodi analoghi rilevano ai fini del rinvio delle udienze interessanti più parti. Si devono considerare, altresì, i casi in cui bisognosi di cure e di attenzioni non sono i figli o i congiunti degli avvocati, ma i difensori stessi, che per gravi ragioni di salute sono impossibilitati a chiedere rinvii di udienze o incaricare altri colleghi nel seguire i propri assistiti, con conseguente decadenza da termini processuali perentori.
Il presente provvedimento intende colmare il vulnus del diritto di difesa, così da permettere al sistema giudiziario di non subire gravi conseguenze a causa di assenze per motivi non dipendenti dalla volontà del difensore e rilevanti dal punto di vista strettamente umano. In tale ottica, si propone di intervenire sul codice di procedura penale, oltre che sulla normativa relativa al processo civile in tema di remissione in termini (art. 153 c.p.c.) e di calendario del processo (art. 81-bis disp.att. c.p.c.). Nello specifico, l’articolo 3 della p.d.l. , incidendo sull’art. 420-ter comma 5 c.p.p., inserisce, dopo le parole «impossibilità di comparire per legittimo impedimento», le seguenti «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute».