Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

13/09/2024 - Rispetto del contraddittorio orale nel giudizio d'appello

di Elena Andolina

argomento: de jure condendo - impugnazioni

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di Elena Andolina

In data 12 settembre 2024 è stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la proposta di legge S. 1217, d’iniziativa dell’onorevole Zanettin, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di rispetto dell’oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello”. Sul presupposto che solo il contraddittorio orale tra le parti può valorizzare la collegialità della decisione, la presente proposta si prefigge di garantire il rispetto dell'oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello, cardini essenziali del giusto processo. In tale ottica, si interviene sulla disciplina processuale del giudizio di appello, prevedendo, da un canto, che la regola sia quella della partecipazione delle parti, e dall’altro, che solo l'imputato possa rinunciare a questo diritto avanzando richiesta di trattazione dell'impugnazione senza la partecipazione delle parti. La pdl consta di cinque articoli. L’articolo 1, incidendo sull’art. 598-bis , commi 1 e 2, c.p.p., sancisce che il rito non partecipato costituisce un'eccezione percorribile solo su richiesta «formulata personalmente dall’imputato, o per tramite di procuratore speciale, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601». Anche nell’ipotesi di rinuncia avanzata dall'imputato, viene comunque fatta salva la possibilità per la corte di appello di procedere d'ufficio con rito partecipato in ragione della rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame (598-bis , comma 3, c.p.p.). L’articolo 2 pdl, modificando l'art. 599 c.p.p., introduce la regola generale secondo cui il giudizio di appello, anche quando si procede in camera di consiglio, è celebrato con la partecipazione delle parti; e prevede che detta regola possa essere derogata solo in caso di richiesta dell'imputato nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 598-bis così come modificato. L’articolo 3 pdl si limita al mero coordinamento dell'articolo 599-bis c.p.p. con le novità riguardanti l'articolo 598-bis, commi 1 e1-bis.
L’articolo 4 interviene sull'articolo 601 c.p.p. (Atti preliminari al giudizio), rafforzando il regime degli avvisi che devono essere dati alle parti in ordine alla modalità di rinuncia alla partecipazione al giudizio medesimo.
Infine, nell’intento di responsabilizzare le scelte difensive circa il rito esperibile, l’articolo 5 incide sull'articolo 602 c.p.p. (Dibattimento di appello), prevedendo esplicitamente che «l’omissione della relazione, anche in caso di accordo delle parti, comporta la nullità di tutti gli atti successivi e della sentenza ».