argomento: de jure condendo - impugnazioni
» visualizza: il documento (C. 1796)Articoli Correlati: forma atto di impugnazione - diritto di difesa - diritto di impugnare
di Elena Andolina
In data 23 luglio 2024 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la p.d.l. n. 1796, d’iniziativa dell’onorevole Pellicini ed altri, recante “Modifica all’articolo 581 del codice di procedura penale in materia di forma dell'impugnazione”. Gli organismi rappresentativi dell'avvocatura italiana chiedevano, da tempo, l'abrogazione dei commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 581 c.p.p., come interpolati dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. Ai sensi delle nuove disposizioni, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori avverso le sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, a pena di inammissibilità va depositata, per un verso, anche la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; e, per altro verso, nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza va depositato, unitamente all'atto di impugnazione del difensore, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Tali previsioni, oltre a ledere la dignità del difensore e a restringerne le facoltà proprie, nuocciono gravemente ai soggetti più deboli o che usufruiscono dell'istituto della difesa d'ufficio. Il condivisibile obiettivo di ridurre i carichi di lavoro delle corti d'appello e della Corte di cassazione, viene, infatti, perseguito attraverso la compressione del diritto di impugnare e dell'effettività del diritto di difesa, in violazione dei princìpi costituzionali e sovranazionali;
Da un lato, si demandano al soggetto privato scelte processuali che attengono ad aspetti di natura squisitamente tecnica e che, come tali, non possono che essere di stretta competenza del professionista abilitato alla difesa. Dall'altro, residua un vuoto di tutele in presenza delle non infrequenti situazioni in cui fondati motivi di impugnazione, con elevata probabilità di accoglimento, non possano riversarsi nel relativo atto per il semplice fatto che il difensore, dopo la pronuncia di una sentenza, non riesca a reperire il proprio assistito e quindi sia costretto a fermarsi per non andare incontro ad una pronuncia certa di inammissibilità. Risulta quindi frustrata irrimediabilmente la difesa tecnica, con svilimento della funzione pubblica del difensore, chiamato a contribuire in modo fondamentale alla verifica della fondatezza e della legittimità dei provvedimenti giurisdizionali. Alla stregua di tali considerazioni si è proposta l'abrogazione integrale del comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p., oltre che del comma 1-ter, peraltro, già definitivamente abrogato dal disegno di legge Nordio (approvato il 10 luglio 2024).