argomento: decisioni in contrasto - azione/indagini preliminari
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 2 maggio 2024, n. 17521)Articoli Correlati: indagini preliminari - incidente probatorio - testimonianza del minore o della persona offesa vulnerabile
La sentenza in esame evidenzia un contrasto in ordine alla possibilità che il giudice valuti discrezionalmente la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero per l’escussione di un minore, ai sensi dell’art. 392 comma 1 bis c.p.p. Secondo un primo orientamento, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta di esame della persona vulnerabile in incidente probatorio deve ritenersi abnorme: in tale caso può configurarsi un vero e proprio obbligo del giudice di ammettere l’incidente probatorio, non avendo il potere discrezionale di valutare la fondatezza della richiesta, ma essendogli consentito solo verificarne la legittimità e quindi rigettare l’istanza in assenza dei presupposti normativamente previsti dallo stesso art. 392, comma 1 bis c.p.p. (Cass., sez. III, 16 maggio 2019, n. 34091; Cass., sez. III, 10 ottobre 2019, n. 47572). La giurisprudenza prevalente, cui aderisce anche la sentenza in commento, esclude l’abnormità di tale provvedimento di rigetto, in quanto non si tratta di atto che si pone al di fuori del sistema processuale – essendo la decisione sulla fondatezza dell’istanza rimessa al potere discrezionale del giudice - , né determina la stasi del procedimento (Cass., sez. III, 28 maggio 2021, n. 29594; Cass., sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 46109; Cass., sez. IV, 21 gennaio 2021, n. 3982; Cass., sez. V, 11 dicembre 2020, n. 2554; Cass., sez. VI, 15 luglio 2020, n. 24996).