argomento: de jure condendo - notificazioni e termini
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di Elena Andolina
In data 30 aprile 2024 è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato la proposta di legge S. n. 1104, d’iniziativa del Consiglio regionale Marche, recante “Modifica all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.
Ai sensi del primo comma dell'art. 1 l. n. 742 del 1969, « il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo ». In precedenza la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1° agosto al 15 settembre, ma il decreto-legge n. 132 del 2014 (conv. dalla legge n. 162 del 2014) ne ha ridotto la durata, a decorrere dall'anno 2015, con lo scopo dichiarato di smaltire e velocizzare i processi.
L'esperienza concreta ha dimostrato l'inefficacia della riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali sia per il conseguimento degli obiettivi dichiarati, sia per quelli realmente perseguiti. Da una parte l'intento « punitivo » nei confronti dei magistrati; dall'altra le finalità demagogiche dell’intervenuta modifica legislativa, che accreditano l'idea che la sospensione dei termini equivalga a paralisi completa dell'attività giudiziaria.
Idea falsa se è vero che già il legislatore aveva adeguatamente bilanciato il periodo di sospensione con l'esclusione dalla stessa di tutta una serie di atti urgenti, fra i quali anche quelli dichiarati eventualmente tali dal giudice con provvedimento ad hoc. D’altro canto, il periodo (lungo) di sospensione precedente non impediva ai magistrati di redigere sentenze o altri provvedimenti, oltreché occuparsi dei procedimenti d'urgenza. Anzi per i tanti magistrati operosi il periodo di sospensione era l'occasione per « respirare » rispetto alla mole dei provvedimenti da adottare, con indubbio vantaggio anche per la qualità dei provvedimenti stessi. Lo stesso dicasi per la classe forense che approfittava del periodo lungo di sospensione per meglio programmare le scadenze per essa perentorie dei termini processuali con indubbio vantaggio per la qualità degli atti e, quindi, per il diritto di difesa dei cittadini.
In tale quadro, appare, pertanto, necessario e opportuno ripristinare gli originari quarantacinque giorni al fine di accordare ai professionisti forensi un periodo di effettivo riposo ed un tempo per meglio organizzare la loro attività che spesso si dispiega su una programmazione anche pluriennale. La modifica che si propone al primo comma dell'articolo 1 della legge n. 742 del 1969 prevede, quindi, la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno.