argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - prove
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 8 marzo 2024, n. 10079)Articoli Correlati: registrazione fonografica di un colloquio - intercettazione - prova documentale
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, benchè eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un dialogo, utilizzabile come prova documentale ai sensi dell'art. 234 c.p.p.