argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari
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La sentenza in esame si discosta da una precedente pronuncia, nella quale la Suprema Corte ha riconosciuto anche al pubblico ministero, che ha richiesto l'applicazione della misura cautelare, la facoltà di presentare memorie al giudice nel procedimento incidentale de libertate davanti alla Corte di cassazione, essendo tale facoltà prevista in via generale dall’art. 121 c.p.p. in favore delle “parti” (Cass. sez. II, 30 ottobre 2012, n. 42408). Al contrario la sentenza in esame ritiene che tale facoltà vada riconosciuta al solo Procuratore Generale presso la Corte di cassazione e nega la ricevibilità della memoria presentata dal pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura, in quanto la legittimazione a proporre il ricorso per cassazione riconosciuta dall'art. 311, comma 1, c.p.p. a quell’ufficio del pubblico ministero non vale a fargli acquisire la qualità di parte nel giudizio di cassazione, da cui discende la facoltà di presentare memorie ex art.121 c.p.p.