argomento: de jure condendo - mezzi di prova e di ricerca della prova
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di Elena Andolina
In data 6 febbraio 2024 è stata assegnata alla Commissione Giustizia del Senato la p.d.l. S. 984 d’iniziativa dell’onorevole Maiorino, recante “ Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali”.
Come si legge nella relazione introduttiva, posto che gli atti di violenza sugli animali sono il «segnale di un potenziale comportamento antisociale», è possibile affermare che il contrasto alla crudeltà sugli animali «possa costituire un efficace strumento di prevenzione del crimine».
In tale ottica, la p.d.l. S. 984, che consta di tre articoli, introduce norme più stringenti relativamente alla tutela degli animali, di fatto, inattuata; sia in ragione dell’esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali, sia dell’inesistenza di qualsivoglia forma di controllo da parte delle Forze dell’ordine sul fenomeno de quo.
In dettaglio, l’articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale. Si inaspriscono le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; si amplia l’ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; s’introducono nuovi reati, nuove aggravanti e nuove pene accessorie; si prevede la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa.
L’articolo 2 interviene sul codice di rito penale. Da un canto, s’introduce l’arresto facoltativo in flagranza di reato per i delitti contro gli animali. Dall’altro, attraverso l’inserimento dell’art. 254-ter c.p.p., si disciplina il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali; prevedendosi che questi ultimi possano essere affidati dall’autorità giudiziaria, in via definitiva, alle associazioni di cui all’art. 19-quater disp. att. c.p.p., purchè le stesse versino una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato.
L’articolo 3 della p.d.l. in esame modifica la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, adeguandone il trattamento sanzionatorio all’offensività delle condotte ivi previste.