argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 4233)Articoli Correlati: Impugnazioni - cause di inammissibilità - elezione o dichiarazione di domicilio - imputato detenuto - imputato agli arresti domiciliari
La sentenza in esame alimenta un contrasto già evidenziatosi in ordine alla applicabilità dell’art. 581 comma 1 ter c.p.p. agli imputati detenuti. Secondo un’interpretazione consolidata la causa di inammissibilità dell’impugnazione costituita dalla mancata elezione o dichiarazione di domicilio dell’imputato, introdotta dalla riforma Cartabia all’art. 581 al comma 1 ter c.p.p., non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto (Cass. sez. II, 21 dicembre 2023, n. 51273; Cass., sez. II, 2 novembre 2023, n. 44026; Cass. sez. II, 20 settembre 2023, n. 38442; Cass. sez. II, 28 luglio 2023, n. 33355). Tale interpretazione trova conferma nella novellata disciplina in materia di notificazioni contenuta negli artt. 156 e 157 ter e 164 c.p.p. e si pone sulla scia dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 27 febbraio 2023, n. 38442), secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o di elezione di domicilio. Tuttavia, con rifermento alla diversa ipotesi in cui il soggetto all'epoca della proposta impugnazione sia detenuto in un luogo diverso dagli istituti penitenziari, la Corte di cassazione è giunta a conclusioni diverse: secondo tale orientamento, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1ter, c.p.p. per l’omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p. (Cass., sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 41858). La sentenza in esame ritiene, invece, che non possa distinguersi a questo fine tra un imputato detenuto in carcere e uno ristretto agli arresti domiciliari e conseguentemente aderisce all'orientamento maggioritario, escludendo che la causa di inammissibilità operi nel caso di imputato sottoposto agli arresti domiciliari che impugni senza depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio.