argomento: decisioni in contrasto - misure cautelari
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 4021)Articoli Correlati: intercettazioni di comunicazioni o conversazioni - diritto del difensore di accedere alle registrazioni - omessa consegna o terdiva autorizzazione da parte del pubblico ministero - conseguenze - impugnazione cautelare
La sentenza in esame evidenzia un contrasto in ordine alle conseguenze derivanti dal rifiuto o dal l'ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire al difensore, prima del deposito ai sensi dell'art 268, comma 4 c.p.p., l'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto utilizzati ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare. Secondo un orientamento, il ritardo dell'organo dell'accusa a provvedere sull'istanza della difesa di accedere ai "files" audio contenenti le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate non comporta nullità del procedimento di acquisizione della prova, deducibile nel procedimento di riesame, quando nella domanda della difesa non sia specificato che l'ascolto, ovvero il rilascio di copia delle registrazioni, ha ragioni di urgenza in quanto finalizzato alla trattazione dell'udienza già fissata dinanzi al tribunale del riesame, potendo l'istanza avere anche il diverso scopo di predisporre e presentare una richiesta di revoca o sostituzione della misura (Cass., sez. II, 24 giugno 2019, n. 27865). Altra giurisprudenza al contrario ritiene che l’omessa consegna da parte del pubblico ministero dei file audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determini un’invalidità, configurando l’inutilizzabilità a fini cautelari di tali conversazioni (Cass., sez. IV, 19 luglio 2019, n. 32391) o una nullità d’ordine generale a regime intermedio – come afferma la sentenza in esame - nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso, sussistano elementi, ricavabili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato.