argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. IV, 22 gennaio 2024, n. 2577)Articoli Correlati: sospensione del procedimento con messa alla prova - estinzione del reato - azione penale - improcedibilità per difetto di querela - interesse a impugnare
Sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova anziché rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in quanto l'operatività di una causa estintiva presuppone il necessario accertamento della sussistenza del reato contestato, come si evince dalla stessa formulazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in cui è ribadito un ordine progressivo corrispondente all'interesse dell'imputato a ottenere la pronuncia più favorevole, per cui le cause di proscioglimento nel merito con formula liberatoria, le cause di improcedibilità e di impromovibilità dell'azione penale prevalgono sulle cause di estinzione del reato.