argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
Articoli Correlati: mandato d - procedura di consegna fra Stati membri - madre con figli conviventi in tenerà età - presunzione di adeguateza delle condizioni carcerarie fra Stati membri - rifiuto di consegna solo in presenza di carenze sistemiche e generalizzate delle modalità di detenzione
Corte di giustizia UE, 21 dicembre 2023 (Causa C-261/22)
Parole chiave: Mandato d’arresto europeo - procedura di consegna tra Stati membri - madre con figli conviventi in tenera età - presunzione di adeguatezza delle condizioni carcerarie tra Stati membri - rifiuto di consegna solo in presenza di carenze sistemiche e generalizzate delle modalità di detenzione
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’esecuzione, in Italia, di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie belghe nei confronti di una donna arrestata a Bologna, ai fini dell’esecuzione, in Belgio, di una pena detentiva. La donna che al momento dell’arresto era in stato interessante e insieme a suo figlio convivente di tenera età, nel corso dell’interrogatorio non acconsentiva alla consegna. La Corte di appello di Bologna, in qualità di giudice dell’esecuzione, chiedeva al giudice emittente di fornire informazioni sulle modalità di esecuzione della pena comminata a carico di madri conviventi con figli minorenni; sul relativo trattamento carcerario e sulle misure che sarebbero state adottate nei confronti del figlio minorenne. In mancanza di risposta, la Corte di appello rifiutava la consegna e disponeva l’immediata rimessione in libertà della donna, ritenendo che non vi era certezza che l’ordinamento dello Stato membro emittente riconoscesse modalità di detenzione assimilabili a quelle italiane in grado di tutelare il diritto della madre a non essere privata del suo rapporto con i figli e al loro accudimento e che assicurassero ai figli la necessaria assistenza materna e familiare, garantita dalla Costituzione, dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Alla richiesta se ed eventualmente in che termini il giudice italiano possa rifiutare di eseguire il mandato d’arresto quando la persona ricercata sia madre di minori in tenera età che vivono con lei, i Giudici del Lussemburgo rispondono che tale condizione di per sé non è sufficiente a giustificare la mancata consegna, in quanto, alla luce del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri, vige una presunzione secondo cui le modalità di detenzione di una madre di minori in tenera età nello Stato membro emittente del mandato d’arresto, sono adeguate a una situazione di questo tipo. Solo in via eccezionale, la consegna può essere rifiutata; ovvero quando ricorra un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell’interesse superiore dei suoi figli minori, a causa delle carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di questi minori nello Stato membro emittente; e sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano tale rischio a causa di tali condizioni.