argomento: corti europee - giudice/giudizio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 12 dicembre 2023, Deliktaş c. Turchia)Articoli Correlati: giusto processo - oralità - pubblicità dibattimentale - giudizio di appello
La pubblicità e l'oralità dell'udienza costituiscono un diritto che deriva dall'art. 6, par. 1, Cedu. I sistemi nazionali possono prevedere che, dopo un primo grado in cui il ricorrente abbia avuto la possibilità di esporre la tesi difensiva, di portare le prove a discarico e di interagire con i testimoni dell'accusa, il giudizio di appello si celebri in assenza di pubblico o in forme sottratte all'oralità. La deroga deve essere giustificata dalle particolari questioni trattate o dalla natura del procedimento. Quando, invece, la Corte d'appello sia chiamata ad una rivalutazione completa del fatto e delle questioni di diritto, pubblicità ed oralità debbono essere garantite all'imputato: questi, ovviamente, ha la possibilità di rinunciarvi secondo una sua autonoma scelta [Nel caso di specie, la Corte condannava la Turchia per violazione dell'art. 6 Cedu, a causa del rifiuto di accordare al ricorrente, condannato in primo grado per corruzione, un'udienza pubblica ed orale in appello].