argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 1° dicembre 2023, n. 47927)Articoli Correlati: Impugnazioni - imputato assente - mandato a impugnare - appello - ricorso per cassazione - dichiarazione o elezione di domicilio
La sentenza in esame alimenta il contrasto sorto in ordine alla applicabilità al ricorso per cassazione delle disposizioni contenute nei commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p., che rispettivamente prevedono la necessità di depositare unitamente all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e lo specifico mandato ad impugnare, nel caso si sia proceduto in assenza. Se una parte della giurisprudenza di legittimità ritiene non applicabili tali disposizioni al ricorso per cassazione, trattandosi di adempimenti strumentali alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, non prevista nel giudizio di legittimità (Cass., sez. VI, 29 novembre 2023, n. 47771; Cass., sez. II, 6 ottobre 2023, n. 40824; Cass., sez. I, 21 settembre 2023, n. 40454), altra giurisprudenza non ha ritenuto ostativo il riferimento alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, affermando l’applicabilità dell’art. 581 comma 1 quater c.p.p. anche al ricorso per cassazione, in quanto tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni (Cass., sez. V, 26 settembre 2023, n. 39166). Per questa giurisprudenza l’art. 581 comma 1 quater c.p.p., disciplinando l’“impugnazione dell’assente”, contribuisce a strutturare lo statuto del processo in absentia progettato dalla riforma Cartabia e tale inquadramento consente di ritenere che il mandato di impugnare debba essere rilasciato, a pena di inammissibilità, non solo in occasione della proposizione dell'appello, ma anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione. A questo orientamento aderisce la sentenza in commento, che peraltro precisa come, viceversa, l’elezione o la dichiarazione di domicilio, prescritte dall’art. 581, comma 1 quater c.p.p., devono essere, invece, allegate, anch’esse a pena di inammissibilità, solo quando si propone appello.