argomento: de jure condendo - parti private e persona offesa
» visualizza: il documento (ddl S.923)Articoli Correlati: violenza nei confronti delle donne - violenza di genere - violenza domestica - prevenzione - contrasto - persona offesa - obblighi informativi - ammonimento - misure di prevenzione - misure cautelari
di Elena Andolina
Già approvato dalla Camera all’unanimità (C. 1294), è stato assegnato alla Commissione giustizia del Senato in vista dell’esame (in programma mercoledì 22 novembre 2023) il disegno di legge S. 923 - d’iniziativa del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Roccella, del Ministro dell’interno Piantedosi e del Ministro della giustizia Nordio - recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”.
Obiettivo del presente disegno di legge – che consta di diciannove articoli – è quello di «rimuovere alcune evidenti criticità» del quadro normativo vigente che hanno impedito di contrastare in modo efficace la violenza sulle donne e quella domestica. Sul versante preventivo, l’articolo 1 del d.d.l. in esame, da un canto, potenzia la misura dell’ammonimento del questore, ampliandone l’ambito applicativo anche ai cosiddetti “reati spia” perpetrati nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (come i reati di percosse, lesioni personali, violenza sessuale, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori,etc.); dall’altro, prevede l’aggravamento di pena e la procedibilità d’ufficio quando i reati de quibus siano commessi da un soggetto già ammonito.
Intervenendo sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l’articolo 2 estende le misure della sorveglianza speciale e dell’obbligo di soggiorno pure ai soggetti indiziati dei delitti più ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica. Nell’ottica di rendere più spediti i relativi processi, si ampliano le fattispecie per le quali è assicurata la priorità nella trattazione dei processi (articolo 3) anche nella fase cautelare (articolo 4); introducendosi, poi, un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure di cautela personale da parte del pubblico ministero ed un termine per la decisione sull’istanza cautelare da parte del giudice (articolo 7).
Sul versante propriamente repressivo, si prevede l’applicazione delle sanzioni penali comminate per l’inosservanza dei provvedimenti di cui agli artt. 282-bis e 283-ter c.p.p. anche alla violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari di cui all’art. 342-ter, comma 1, cod. civ. (articolo 9); nonchè l’arresto in flagranza differita di chi «sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto» risulti autore di una delle fattispecie di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p. (articolo 10). Si prospetta, poi, l'applicazione della misura cautelare in carcere anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con quelle di cui agli artt. 282-bis o 283-ter , ed un rafforzamento dell’uso del braccialetto elettronico (articolo 12).
A tutela delle vittime di violenza domestica, l'articolo 14 estende a queste ultime la previsione dell’immediata comunicazione di tutti i provvedimenti de libertate inerenti all'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato; potenziando, in caso di estinzione, revoca o inefficacia della misura cautelare coercitiva, la circolarità informativa tra autorità giudiziaria e questore ai fini delle valutazioni in materia di misure di prevenzione. L’articolo 17 introduce, infine, una provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime di violenza o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza di tali reati, vengano a trovarsi in stato di bisogno.