argomento: corti europee - rapporti giurisdizionali con autorita' straniere
» visualizza: il documento (Corte e.d.u. 9 nivembre 2023, Lang c. Ucraina )Articoli Correlati: richiesta di estradizione - rigetto - necessità di provare il rischio reale di una condanna all
Corte e.d.u., 9 novembre 2023, Lang c. Ucraina
Parole chiave: richiesta di estradizione - rigetto - necessita di dimostrare il rischio reale e concreto di una condanna all'ergastolo immutabile in fatto o in diritto
Un cittadino statnitense, ex appartenente alle forze armate USA e combattente in quelle ucrraine, attive nella zona est del Paese, era tratto in arresto nell'agosto 2019. Gli Stati unti ne richiedevano l'estradizione in base alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, in quanto accusato di reati federali puniti con la reclusione o con la pena di morte. L'autorità giudiziaria ucraina accoglieva la richiesta sia per la presenza dei presupposti legali della estradizione stessa, sia per le ampie rassicurazioni ricevute dal Dipartimento di Giustizia americano sul fatto che non sarebbe stata irrogata la pena capitale a carico dell'estradando. Questi ricorreva a Strasburgo denunciando che il rischio che egli fosse condannato a morte o all’ergastolo, costituiva una violazione del divieto convenzionale di sottoposizione a tortura, o pene e trattamenti inumani e degradanti. La Corte afferma che, contrariamente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia (sentenza Sanchez Sanchez c. Regno Unito, n.22854/2020), il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in grado di dimostrare che, in caso di estradizione e di condanna, vi fosse un rischio reale di inflizione a suo carico di una condanna all’ergastolo senza condizionale (per la mancata considerazione di tutti i fattori aggravanti o attenuanti); per tale ragione non poteva prospettarsi l’esistenza di un rischio reale che egli avrebbe potuto subire un trattamento in contrasto con l’ art. 3 C.e.d.u.