argomento: decisioni in contrasto - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 2 novembre 2023, n. 44026)Articoli Correlati: Impugnazioni - Cause di inammissibilità - Elezione o dichiarazione di domicilio - Imputato detenuto
In merito all’applicabilità dell’art. 581 comma 1 ter c.p.p. agli imputati detenuti, si è affermata un’interpretazione, accolta anche dalla sentenza in esame, secondo la quale la causa di inammissibilità dell’impugnazione costituita dalla mancata elezione o dichiarazione di domicilio dell’imputato, introdotta dalla riforma Cartabia all’art. 581 al comma 1 ter c.p.p., non opera nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto (Cass. sez. II, 20 settembre 2023, n. 38442). Tale interpretazione trova conferma nella novellata disciplina in materia di notificazioni contenuta negli artt. 156 e 157 ter e 164 c.p.p. e si pone sulla scia dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 27 febbraio 2020, n. 12778), secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione o di elezione di domicilio. Si deve, tuttavia, registrare un’ opposta interpretazione, con rifermento alla diversa ipotesi in cui la parte privata all'epoca della proposta impugnazione sia detenuta in un luogo diverso dagli istituti penitenziari: secondo tale orientamento, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1ter, c.p.p. per l’omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157c.p.p. (Cass., sez. IV, 16 ottobre 2023, n. 41858)