argomento: corti europee - giudice/giudizio
» visualizza: il documento (Corte e.d.u., 10 ottobre 2023, Pengezov c. Bulgaria)Articoli Correlati: giusto processo - violazione del diritto alla vita privata - sospensione del giudice
Nel caso di sospensione di un giudice dall’esercizio delle sue funzioni per il coinvolgimento in una vicenda penale, la Corte di Strasburgo ha ritenuto violato l’art. 6 Cedu poiché il procedimento davanti alla Corte suprema amministrativa, deputata al controllo disciplinare sul magistrato, non si celebrava secondo le garanzie del giusto processo: in particolare, la Corte amministrativa non motivava adeguatamente il provvedimento di sospensione e non era chiaro se la sanzione fosse proporzionata all’entità della violazione addebitata.
A dispetto di quanto richiesto dal ricorrente, la Corte alsaziana non riteneva infranto l’art. 6 Cedu sotto i profili dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice disciplinare.
Riteneva, infine, violato l’art. 8 Cedu poiché la sospensione produceva ricadute negative sulla quotidianità del ricorrente, colpito da una sospensione a tempo indeterminato, senza retribuzione e senza possibilità di impiegarsi in altra attività; la Corte europea, in particolare, affermava che la decisione disciplinare non fosse necessaria nel senso indicato dall’art. 8, par. 2, Cedu, in quanto derivante da una decisione estranea ai canoni convenzionali e, perciò, qualitativamente carente.