argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
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L'inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 581 comma 1 ter c.p.p., introdotto con l'art. 33 comma 1, lett. d) d.lgs, 10 ottobre 2022 n. 150, in ipotesi di omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato appellante, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, opera anche nei confronti del detenuto sottoposto agli arresti domiciliari al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 c.p.p.