argomento: corte di cassazione - sezioni unite - impugnazioni
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QUESTIONE DI DIRITTO:
Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati.
DECISIONE:
Negativa, in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.