argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 26 settembre 2023, n. 39166)Articoli Correlati: ricorso per cassazione - art. 581, comma 1 quater c.p.p. - disposizioni generali relative alle impugnazioni
Sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall’imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., novellato dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che tale norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione, e non può essere intesa nel senso di consentire l’impugnazione di legittimità nell’interesse dell’imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l’appello ed è funzionale a garantire a quest’ultimo l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione.