argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. V, 13 settembre 2023, n. 37401)Articoli Correlati: prescrizione del reato - sentenza di condanna in primo grado - risarcimento del danno - parte civile
Il giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale, in primo grado, è intervenuta anche condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili e, a tal fine, non deve accertare i profili di responsabilità penale "al di là di ogni ragionevole dubbio", bensì deve accertare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la sussistenza di una condotta illecita fonte del diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile, secondo il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente".