argomento: de jure condendo - difesa
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di Elena Andolina
In data 5 settembre 2023 è stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge C. 1203, d’iniziativa dell’onorevole Calderone, recante “Modifiche all'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia di legittimo impedimento del difensore, nonché agli articoli 585 del medesimo codice e 10 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di termini per le impugnazioni”.
Fil rouge delle modifiche prospettate è l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa dell’imputato. In tale ottica, la proposta di legge, che si compone di due articoli, interviene in una duplice direzione.
In un primo versante, la proposta di legge mira ad erodere l’ampio margine di discrezionalità rimesso al giudice nella valutazione, caso per caso, relativa alla legittimità dell’impedimento del difensore ai fini del rinvio della causa. A tale riguardo, l’art. 1, sostituendo l’art. 420 ter, comma 5 bis, c.p.p., individua i casi tassativi in cui l’impedimento del difensore deve essere considerato legittimo.
In un secondo versante, l'art. 2, intervenendo sugli articoli 581, comma 1, c.p.p. e 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), prevede che i termini per impugnare la sentenza – ritenuti «attualmente troppo esigui a fronte di sentenze monumentali» - siano correlati al grado di specificità e complessità della sua motivazione; ed altresì parametrati all'effettivo deposito della sentenza da parte del giudice. Di tal che, all’eventuale ritardo del giudice rispetto al termine di legge, ovvero a quello assegnatosi, corrisponda un lasso di tempo maggiore per la difesa.