argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
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La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato d. lgs.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della
dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto».