argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - impugnazioni
» visualizza: il documento (Cass., sez. II, 28 luglio 2023, n. 33330)Articoli Correlati: impugnazione del pubblico ministero - conversione del ricorso in appello - modifica della qualificazione giuridica del fatto
In tema di impugnazioni, allorchè un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dal pubblico ministero con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente previsto, il giudice d'appello che riceve l'atto, in presenza di rituale impugnazione anche della parte privata, in sede di scrutinio di ammissibilità dell'impugnazione, una volta verificata l'impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis in capo alla parte pubblica, convertito il ricorso in appello, deve procedere alla valutazione del ricorso convertito e alla decisione del gravame sulla base dei parametri di cui all'art. 606 cod. proc. pen., con conseguente possibilità di procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto