argomento: de jure condendo - mezzi di prova e di ricerca della prova
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di Elena Andolina
In data 20 luglio 2023 è stato assegnato alla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge S. 806, d’iniziativa degli onorevoli Zanettin e Bongiorno, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali”. Come sottolineato nella Relazione illustrativa alla p.d.l. in esame, il sequestro dei dispositivi informatici o telematici, in relazione ai dati sensibili in essi contenuti, dovrebbe essere circondato da garanzie e la selezione dei loro contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali.
Nell’ottica di colmare siffatte lacune normative, il comma 1 dell’articolo 1 della presente p.d.l. dispone l’inserimento nel codice di procedura penale dell’art. 254-ter (Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali). Sotto il profilo procedurale, si prescrive, anzitutto, che il decreto motivato dell’autorità giudiziaria «indichi espressamente: a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l’oggetto delle indagini; b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e i criteri che saranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del prin cipio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle inda gini».
Prevedendosi, in caso di pericolo di cancellazione o alterazione del contenuto dei dispositivi, da un canto, l’adozione delle misure tecniche «necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne a chiunque l’analisi e l’esame fino all’espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati». Dall’altro, l’obbligo del pubblico ministero di avvisare «entro cinque giorni dal sequestro», l’indagato, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, nonché quella alla quale la cosa dovrebbe essere restituita - oltre alla persona offesa dal reato ed ai relativi difensori - del giorno, dell’ora e del luogo fissato per l’affidamento dell’incarico da espletarsi ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura penale e della facoltà di nominare consulenti tecnici; nonché quello di decidere «entro 48 ore con decreto motivato» sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell’apprensione dei dati sensibili.
Entro le 48 ore successive, il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, disporrà la convalida in tutto o in parte del provvedimento del p.m., eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, o la restituzione all’avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata». In caso di convalida, il p.m. procederà alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicati dal g.i.p. nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l’immodificabilità.
Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge, integrando il dispositivo dell’art. 354 c.p.p. («Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro»), prevede, infine, che la copia eventualmente realizzata sia «immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall’articolo 254-ter, commi 3 e seguenti». In caso contrario il pubblico ministero procederà all’immediata restituzione della copia informatica all’avente diritto.