argomento: corte di cassazione - sezioni semplici - misure di prevenzione e sicurezza
» visualizza: il documento (Cass., sez. VI, 5 luglio 2023, n. 29157)Articoli Correlati: procedimento di prevenzione - principio di correlazione tra contestazione e decisione - pericolosità generica - pericolosità qualificata - diritto di difesa - diritto al contraddittorio
Nel procedimento di prevenzione non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della confisca ritenga sussistente la pericolosità generica ex art. 1, lett. b) in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a condizione che sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo in ordine alla abitualità della commissione di delitti, idonei a produrre profitti tali da aver costituito il reddito esclusivo o, comunque, significativamente rilevante per il proposto, nonche' in merito alla perimetrazione temporale della pericolosita', alla riconducibilita' degli acquisti a tale periodo e alla commissione di reati fonte di profitti in quantita' ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare.