argomento: corte di cassazione - sezioni unite - esecuzione e ordinamento penitenziario
» visualizza: il documento (Sezioni Unite, 14 luglio 2023, n. 30753)Articoli Correlati: scioglimento del cumulo - cumulo di pene - tribunale di sorveglianza - reati ostativi
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. per il superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.