argomento: corte di cassazione - sezioni unite - notificazioni e termini
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QUESTIONI DI DIRITTO.
Primo quesito:
Se nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ovvero la stessa sia nulla, dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p.
Secondo quesito:
Se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme, perchè avulso dal sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale.
Terzo quesito:
Se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.
DECISIONE.
Primo quesito:
La notificazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 c.p.p.
Secondo quesito:
Il provvedimento è abnorme.
Terzo quesito:
Negativa.